Statuto

STATUTO
COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1
E’ costituita in BUDRIO (BO), via Marconi n. 4 una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE DIAPASON PROGETTI MUSICALI” L’Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico a carattere volontario e democratico.
L’associazione si basa su fini solidaristici e di aggregazione, non persegue finalità di lucro.
ART. 2
L’Associazione ha lo scopo di promuovere le seguenti attività:
A) promuovere e diffondere la musica in tutte le sue diverse manifestazioni, “musica” intesa quale occasione di espressione, conoscenza e benessere per ogni persona;
B) promuovere e diffondere la musicoterapia quale strumento di prevenzione, integrazione e riabilitazione per ogni persona;
C) studiare le possibili relazioni tra la musica e le altre discipline sia artistiche sia scientifiche; in particolare, svolgere una ricerca sui rapporti esistenti tra musica e danza, arti figurative, teatro, uomo-musica;
D) formare ed aggiornare il personale della scuola di ogni ordine e grado in materia di pedagogia e didattica musicale;
E) diffondere la cultura e la formazione musicale valorizzando le tradizioni musicali del territorio attraverso l’organizzazione di corsi, seminari all’interno delle sezioni: scuola di Musica, Ocarina e Banda.
F) organizzare ed effettuare corsi di formazione, seminari e convegni;
G) promuovere iniziative di scambio con musicisti e realtà musicali in Italia e all’estero
H) produrre, pubblicazioni e diffondere materiale documentale come pubblicazioni cartacee e multimediali, cd e materiali musicali in genere.
I) instaurare rapporti con organi di stampa e favorire la pubblicazione di un notiziario, incaricando di tale operazione, un addetto stampa, il quale potrà avvalersi dell’opera di un comitato di redazione , in collaborazione con il consiglio direttivo
J) organizzazare eventi culturali e musicali con raccolta di fondi da devolvere in beneficenza.
K) promuovere in proprio o presso enti od associazioni o studi privati in tutte le provincia d’Italia ed eventualmente all’estero- fatte salve le norme di legge-, la costituzione di sedi secondarie o sezioni e di gruppi di lavoro, di studio, di sensibilizzazione che divulghino gli scopi dell’associazione stessa. Tali sedi o filiali saranno organizzate secondo lo spirito e gli intenti dell’associazione e saranno istituite dal Consiglio direttivo
Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere attività culturali, di formazione, di comunicazione, nonché servizi, come sopra esposto, relativi alle specifiche esigenze ricreative e culturali.
Tali obiettivi saranno perseguiti mediante l’organizzazione di manifestazioni culturali e didattiche come corsi, lezioni, lezioni-concerto, seminari, concerti, spettacoli, mostre, concorsi, stage e laboratori e festival musicali.
L’Associazione si prefigge inoltre di costituire nel tempo centri di documentazione e raccolta dati mediante l’organizzazione di biblioteche, discoteche, videoteche ed affini.
Per tali scopi L’Associazione potrà :
1) avvalersi di prestazioni gratuite , e nel caso di particolari necessità, anche di prestazioni retribuite
2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorire il suo sviluppo ;
3) dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possono favorire il conseguimento dei propri fini sociali ;
4) somministrare ai Soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità ;
5) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi ;
6) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione contrattuale di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, nessuna esclusa.
ASSOCIAZIONE
Art. 3
Il numero dei soci è illimitato. All’ Associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 14 anni è richiesto l’assenso dell’esercente la potestà; il minore partecipa alle assemblee ed ha diritto di voto. Il diritto di voto non può essere esercitato dal genitore o da chi detiene la potestà. Per iscriversi all’Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l’apposito modulo.
Con la domanda l’aspirante socio dovrà :
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza ;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.7.
ART. 4
L’ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione.
In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni della data di presentazione esponendo i motivi della decisione.
Al momento della sua ammissione il socio riceverà la tessera sociale dell’Associazione, documento atto a qualificarlo come tale.
ART. 5
Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione ed a riunirsi in assemblea e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione.
ART. 6
I Soci sono tenuti :
• al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere ;
• alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rimborsabile.
ART.7
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
I soci sono espulsi, radiati o sospesi :
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali ;
b) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo ;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ;
d) quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa dei suoi membri.
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 8
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione.
I proventi sono costituiti :
a) dalle quote di iscrizione ;
b) dai contributi associativi ;
c) dai contributi di Enti o privati ;
d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso gli Istituti di Credito ;
e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi ;
f) proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande ;
g) entrate derivanti da attività culturali, formative, commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.
ART. 9
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.
ART. 10
Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l’attività sociale e per iniziative di carattere, culturale, assistenziale, per l’acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ORGANI SOCIALI
ART. 11
Sono organi sociali :
a) l’Assemblea dei soci ;
b) il Consiglio Direttivo ;
c) il Presidente.
Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’incarico.
ELEZIONI
ART. 12
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni.
Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ogni associato dispone di un solo voto.
Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni dell’Associazione che abbiano maturato almeno sei mesi di iscrizione.
ASSEMBLEE
ART. 13
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L’assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede dell’Associazione per almeno 15 giorni prima della data fissata.
L’assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima delle data fissata o con avviso scritto da inviare ad ogni socio.
Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.
ART. 14
L’assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l’anno.
Essa :
• approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale ;
• approva il bilancio consuntivo e preventivo ;
• delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali :
• elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.
ART. 15
L’Assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è convocata su un ordine del giorno prefissato tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
ART. 16
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci maggiorenni.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione;
ART. 17
Per la validità dell’assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole del 3/4 degli intervenuti.
La delega, ammessa solo per le assemblee straordinarie, deve contenere l’indicazione di voto del delegante sugli argomenti all’ordine del giorno.
Ogni socio può essere portatore di una delega.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei 3/4 dei voti dei soci su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
ART. 18
Le votazioni relative alle Assemblee, avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
Alle votazioni partecipano tutti i presenti.
ART. 19
L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente, il verbale dovrà essere a disposizione dei Soci.
Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 20
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
ART. 21
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
ART. 22
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.
Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali.
Art. 23
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.
ART. 24
Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione della Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all’Assemblea.
A tal fine deve :
• redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci ;
• curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea ;
• redigere il bilancio preventivo e consuntivo ;
• compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio ;
• stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale ;
• formulare il regolamento interno ;
• deliberare circa l’ammissione, la radiazione e l’espulsione dei soci ;
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonchè dell’attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali.
PRESIDENTE
ART. 25
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Per il compimento dei singoli atti o categorie di atti e per determinati compiti o funzioni, il Presidente può delegare i suoi poteri e le sue funzioni
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 26
La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa con le modalità previste dal primo comma dell’art. 17.
La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e, comunque, per opere di utilità sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.
E’ esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
DISPOSIZIONE FINALE
ART. 27
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l’Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.
Il Presidente Il Segretario

Approvato dall’assemblea straordinaria all’unanimità il 26-02-2007